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Norme

AI Act per i comuni: scadenze 2027 e obblighi già in vigore

Il 2 dicembre 2027 scade il termine per i sistemi di IA ad alto rischio usati dalla pubblica amministrazione, e i comuni italiani devono prepararsi da subito.

  • di Redazione L'Artificiale
  • Pubblicato il 29 ott 2026
  • Aggiornato il 29 ott 2026
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  • Norme
AI Act per i comuni: scadenze 2027 e obblighi già in vigore

Il 2 dicembre 2027 scade il termine per i sistemi di IA ad alto rischio usati dalla pubblica amministrazione, e i comuni italiani devono prepararsi da subito. Il Regolamento (UE) 2026/1744 è il cosiddetto Omnibus digitale sull’IA. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026, dopo l’adozione dell’8 luglio. Ha rinviato gli obblighi più pesanti. Ma non ha toccato quelli già in vigore. Il problema di fondo resta. In molti enti nessuno sa quale intelligenza artificiale si usa davvero. La conformità all’AI Act per i comuni passa prima di tutto da questa consapevolezza.

Perché il rinvio dell’Omnibus non ferma gli obblighi

Il Regolamento (UE) 2026/1744 sposta in avanti le date sui sistemi ad alto rischio. Quelli dell’Allegato III, sistemi “stand alone” usati in servizi pubblici essenziali, occupazione, istruzione e biometria, passano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Quelli dell’Allegato I, integrati in prodotti già regolamentati, slittano al 2 agosto 2028. In molti enti la notizia è stata accolta come un sospiro di sollievo: una lettura comprensibile, ma sbagliata.

Il resto del quadro è rimasto dov’era. I divieti dell’articolo 5 sono in vigore dal 2 febbraio 2025. Tra questi rientra il social scoring. Rientra anche, salvo eccezioni molto circoscritte, l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici. L’alfabetizzazione in materia di IA dell’articolo 4 si applica anch’essa dal febbraio 2025: l’Omnibus l’ha ammorbidita, chiedendo di sostenere lo sviluppo delle competenze anziché “garantirlo”. Ma chi utilizza sistemi di IA deve poter dimostrare di aver fatto qualcosa. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Esiste una finestra fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura dei contenuti già sul mercato. Questo obbligo riguarda soprattutto i fornitori.

C’è poi un dettaglio decisivo: il rinvio pesa soprattutto sui fornitori, che devono produrre documentazione tecnica, gestione del rischio e marcatura CE. Per l’AI Act un comune è quasi sempre un “deployer”, cioè un utilizzatore. Per il deployer gli obblighi sull’alto rischio sono più leggeri ma arrivano alla stessa data. Passano da contratti, ruoli e competenze che un ente non costruisce in pochi mesi.

Regole italiane: l’articolo 14 della legge 132/2025 e il DL 179/2026

Accanto al regolamento europeo opera la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Il suo articolo 14, dedicato all’uso dell’IA nella pubblica amministrazione, dice tre cose. Le amministrazioni usano l’IA per migliorare efficienza, tempi dei procedimenti e qualità dei servizi, assicurando la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità dell’utilizzo. L’IA ha funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale: la decisione resta della persona, unica responsabile del provvedimento. E le amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emerge qui il primo paradosso: un comune da 3.000 abitanti, con un ufficio tecnico da due persone, riceve obblighi veri e zero risorse dedicate. Nei principi la norma è condivisibile, ma senza un modello di attuazione sostenibile l’articolo 14 rischia di diventare l’ennesimo adempimento formale.

Il quadro operativo dovrebbe arrivare dalle linee guida AgID sull’adozione dell’IA nella PA. Sono state messe in consultazione nel 2025. Le linee guida su sviluppo e procurement sono state in consultazione fino ad aprile 2026. Contengono modelli di classificazione del rischio, schede di valutazione d’impatto e un approccio al costo complessivo del ciclo di vita e all’uscita dal fornitore. Chi aspetta la versione definitiva per iniziare perde tempo: la direzione è già chiara.

Da pochi giorni è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 179/2026. L’articolo 40 riconosce al Ministro per la Pubblica Amministrazione un ruolo di coordinamento su reclutamento, formazione di base e continua, riqualificazione e alta formazione. Il Ministro si avvale di SNA, Formez, Università, ANCI e UPI per i piani di formazione dei dipendenti pubblici. L’articolo 42 disciplina l’impatto dell’IA sul lavoro. L’impiego di sistemi con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi o sui processi decisionali va ponderato. Questa ponderazione avviene nella valutazione dei rischi ex articolo 28 del d.lgs. 81/2008, e il datore di lavoro deve garantire informazione e formazione ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate.

Dove si nasconde l’IA ad alto rischio nei servizi comunali

La domanda più frequente è: “abbiamo sistemi ad alto rischio?”. Nella maggior parte dei comuni la risposta è “probabilmente pochi, ma non lo sapete”. Mappando gli ambiti dell’Allegato III sui servizi comunali emergono quattro aree.

Servizi sociali e prestazioni (punto 5a): sistemi usati per valutare l’ammissibilità a prestazioni e servizi di assistenza, o per concederli, ridurli e revocarli, graduatorie per contributi, bonus e alloggi costruite con modelli che stimano o classificano. Personale (punto 4): strumenti di selezione, filtro dei curriculum e valutazione dei candidati, incluso il caso delle piattaforme dei concorsi. Polizia locale e biometria (punti 1 e 6): riconoscimento biometrico, analisi video evolute e valutazioni di rischio su persone, dove si incrocia anche il perimetro dei divieti. Infrastrutture e mobilità (punto 2): IA come componente di sicurezza nella gestione del traffico o delle reti idriche gestite dal comune.

Il punto critico è che molti di questi sistemi non si presentano come “IA”. Possono essere un modulo del gestionale, una funzione “smart” della piattaforma o un aggiornamento arrivato con il canone annuale. Per questo il primo passo non è giuridico, ma è un censimento dell’IA presente nell’ente.

Checklist operativa in tre orizzonti temporali

Per un ente medio-piccolo ha senso muoversi in tre fasi. Subito, per gli obblighi già in vigore: censire i sistemi di IA in uso, gestionali, piattaforme, chatbot, strumenti generativi, compresi quelli usati dai dipendenti con account personali. Adottare una policy interna su cosa si può fare, con quali strumenti e quali dati non vanno mai inseriti. Avviare e documentare la formazione di base ex articolo 4 AI Act e articolo 14 della legge 132/2025, partendo dai moduli pubblicati sulla Piattaforma Syllabus. Verificare che nessun sistema ricada tra le pratiche vietate dell’articolo 5, con attenzione a polizia locale e videosorveglianza. Dichiarare immagini, audio e video generati o manipolati con IA nella comunicazione istituzionale, garantendo sempre la revisione umana dei testi con responsabilità editoriale.

Entro il 2026, governance e contratti: individuare un referente IA e chiarire i ruoli di RTD, DPO, dirigenti e segretario. Definire i principali casi d’uso, distinguendo tra piattaforme di mercato con licenza e soluzioni di IA “privata”. Inserire l’anonimizzazione dei dati personali nella prassi d’uso; integrare la valutazione IA nel processo privacy con i DPIA, predisponendo il raccordo con la futura FRIA. Inserire clausole IA nei contratti con i fornitori, dichiarazione dei componenti IA, documentazione, accesso ai log, portabilità e uscita.

Entro il 2 dicembre 2027, i sistemi ad alto rischio: svolgere la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA, articolo 27) prima del primo utilizzo. Registrare l’uso nella banca dati UE (articolo 49), perché un’autorità pubblica non può usare un sistema ad alto rischio non registrato. Nominare persone competenti per la supervisione umana e usare il sistema secondo le istruzioni del fornitore (articolo 26). Conservare i log per almeno sei mesi e informare i lavoratori interessati.

Due avvertenze. Il censimento non è un adempimento una tantum: i fornitori aggiungono funzioni di IA a ogni aggiornamento, e l’inventario va legato al piano triennale per l’informatica. E FRIA e DPIA non sono due documenti da scrivere in parallelo: l’AI Act prevede che la FRIA integri quella già fatta ai sensi del GDPR. Quindi chi imposta ora un unico processo si risparmia lavoro doppio nel 2027.

Errori da evitare e modelli sostenibili per i piccoli enti

Il modello scaricato da un comune “tipo il nostro” è compliance come esercizio di stile. Basta cambiare l’intestazione e approvarlo in giunta. Sulla carta esiste una policy, ma nella realtà nessuno l’ha letta e nessuno sa quali strumenti siano ammessi. Il fornitore, invece, ha obblighi suoi e pesanti. Ma la FRIA, la supervisione umana, la registrazione e la responsabilità del provvedimento restano in capo al comune: può aiutare, non sostituire l’ente. I sistemi gratuiti vanno evitati. Meglio piattaforme con licenze a pagamento i cui dati non alimentano l’addestramento del modello. In alternativa servono soluzioni di IA locale senza contatto con servizi aperti a tutti.

Più pericolosa è la reazione “l’IA in ufficio non si usa”: l’IA non sparisce, si sposta sul telefono personale, con dati che escono dall’ente senza alcun controllo. Vietare senza alternative non riduce il rischio, lo rende invisibile. Meglio un perimetro chiaro con strumenti autorizzati, anche pochi. Tra le due politiche, “vieto tutto tranne” e “permetto tutto tranne”, la seconda appare più sensata: gli stessi ragionamenti si facevano ai tempi di internet.

Infine, la scala del problema: in Italia ci sono quasi 7.900 comuni e oltre due terzi hanno meno di 5.000 abitanti. Immaginare che ciascuno scriva da solo policy, inventario, modello di FRIA e clausole contrattuali è irrealistico. La strada sostenibile passa da gestione associata attraverso unioni e consorzi. Comporta anche riuso di modelli e strumenti comuni. Richiede infine competenze condivise con referenti IA che lavorano per più enti. I quattordici mesi fino a dicembre 2027 bastano per un modello comune, non per migliaia di adeguamenti separati. L’AI Act chiede ai comuni una cosa semplice da dire e difficile da fare: sapere quale IA usano, perché la usano e chi risponde delle decisioni.

Fonti:

Punti chiave

Da ricordare

  • I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III slittano al 2 dicembre 2027, quelli dell'Allegato I al 2 agosto 2028, ma i divieti dell'articolo 5 e l'obbligo di alfabetizzazione IA valgono dal 2 febbraio 2025.
  • L'articolo 14 della legge 132/2025: l'IA in PA è strumentale e di supporto, la decisione resta della persona, unica responsabile del provvedimento.
  • Il DL 179/2026 affida al Ministro per la PA il coordinamento della formazione (con SNA, Formez, ANCI e UPI) e richiede di includere l'IA nella valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008.
  • Primo passo operativo: censire tutti i sistemi di IA in uso, compresi quelli arrivati come aggiornamenti o funzioni dei gestionali, e tenere l'inventario vivo nel piano triennale.
  • FRIA e DPIA vanno impostati come un unico processo: la valutazione sui diritti fondamentali integra quella GDPR.
  • Con quasi 7.900 comuni e oltre due terzi sotto i 5.000 abitanti, gestione associata, riuso di modelli e competenze condivise sono la strada sostenibile.

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